Fabbricati, separazione ampia
All’interno di ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione, è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbricati abitativi esenti da Iva dalle cessioni di altri fabbricati, nonché le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati. Per quanto riguarda, in particolare, la separazione facoltativa delle attività nell’ambito del settore immobiliare, «la formulazione letterale dell’articolo 36, terzo comma, del dpr 633/1972 presuppone un criterio di separazione basato non solo sul regime Iva (esenzione o imponibilità) applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall’abitativo)». I sub-settori di attività delle «cessioni di altri fabbricati» e delle «locazioni di altri fabbricati» saranno costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma, altresì, da operazioni esenti (ad esempio, rispettivamente, cessioni e locazioni di fabbricati strumentali in regime di esenzione) (risposta ad interpello n. 608).

